Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del  decreto-legge  21  aprile  1995,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n.   236,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazioni  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.