Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al  Rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.