Art. 3 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Venezia, 21 giugno 2010 Il rettore: Carraro