Art. 5 
 
 
                         Prove di ammissione 
 
 
    L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita'  esplicitate
per ciascun corso all'art. 1. 
    All'esame  sono  riservati   complessivamente   60   punti.   Per
conseguire l'idoneita'  e'  necessario  riportare  nella  valutazione
complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida  in
due parti, sia alla prova scritta che alla prova orale sono riservati
fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneita'  per  ciascuna  parte  e'
data da un punteggio non inferiore a 20/30. 
    Laddove  previsto,  il   punteggio   dell'esame   potra'   essere
integrato, secondo quanto stabilito dal Collegio dei  docenti,  dalla
valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20  punti.
L'eventuale valutazione dei titoli e'  effettuata  dalla  Commissione
giudicatrice prima della prova orale  e,  se  preceduta  dalla  prova
scritta, prima della correzione della medesima. Il  punteggio  finale
e' dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti riportati nella  prova
scritta e nella prova orale o dai voti riportati nella singola  prova
qualora sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a  tale
votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e
il punteggio finale e' espresso in ottantesimi. 
    La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    Per sostenere le prove  i  candidati  dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento valido: 
      a) carta d'identita'; 
      b) passaporto; 
      c) patente di guida; 
      d) tessera postale; 
      e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale).