Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'Universita' attribuisce agli ammessi,  secondo  l'ordine  della
graduatoria, una borsa di studio di importo non  inferiore  a  quello
determinato  dalle  disposizioni  di  legge.  Per  l'anno  accademico
2010/2011 detto importo ammonta a € 13.638,47  annui  lordi  (a  tale
cifra sara'  detratto  l'8,91%  come  quota  I.N.P.S.  a  carico  del
borsista). 
    A parita' di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  9  aprile  2001.  In  caso  di  ulteriore
parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente. 
    Nel caso di borse di studio a ricerca finalizzata, l'assegnazione
sara' proposta dal Collegio dei Docenti che terra' conto,  oltre  che
della graduatoria di merito, delle eventuali  opzioni  del  candidato
del giudizio della Commissione  sulle  competenze  del  candidato  in
merito allo specifico tema di ricerca. 
    Qualora nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico
collegato a una borsa di studio oppure nessuno, a parere del Collegio
dei Docenti, sia in grado svolgerlo, la borsa non sara'  assegnata  e
il numero delle borse verra' conseguentemente diminuito. 
    L'importo della borsa di studio  e'  aumentato,  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%. 
    La borsa di studio  ha  decorrenza  dall'inizio  delle  attivita'
didattiche ed e' erogata in rate mensili posticipate. 
    Ai sensi dell'art. 12  comma  7  del  Regolamento  dei  Corsi  di
Dottorato  di  ricerca  il  godimento  della  borsa  di   studio   e'
compatibile con altri redditi  personali,  purche'  non  superino  il
tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di  Amministrazione.
Per l'anno solare 2011 il limite  di  reddito  e'  stato  fissato  in
€ 15.000,00. 
    Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio  a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. 
    Il pubblico dipendente, ammesso ai Corsi di Dottorato di ricerca,
che non goda di alcuna  borsa  di  studio  e  posto  in  aspettativa,
conserva il trattamento economico previdenziale e  di  quiescenza  in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la  quale  e'
instaurato il rapporto di lavoro.