Art. 9 Borse di studio L'Universita' attribuisce agli ammessi, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2010/2011 detto importo ammonta a € 13.638,47 annui lordi (a tale cifra sara' detratto l'8,91% come quota I.N.P.S. a carico del borsista). A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente. Nel caso di borse di studio a ricerca finalizzata, l'assegnazione sara' proposta dal Collegio dei Docenti che terra' conto, oltre che della graduatoria di merito, delle eventuali opzioni del candidato del giudizio della Commissione sulle competenze del candidato in merito allo specifico tema di ricerca. Qualora nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico collegato a una borsa di studio oppure nessuno, a parere del Collegio dei Docenti, sia in grado svolgerlo, la borsa non sara' assegnata e il numero delle borse verra' conseguentemente diminuito. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attivita' didattiche ed e' erogata in rate mensili posticipate. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi personali, purche' non superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno solare 2011 il limite di reddito e' stato fissato in € 15.000,00. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente, ammesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.