Art. 4 
 
 
    Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta  Ufficiale
per la pubblicazione.  Dalla  data  di  pubblicazione  decorrera'  il
termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge  21  aprile  1995,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  1995,  n.
236, per la presentazione al Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. 
 
                                                  Il Rettore: di Orio