Art. 7. 
 
 
               Documenti per l'ammissione all'impiego 
 
    1. Con apposita comunicazione il candidato  dichiarato  vincitore
del concorso -  qualora  siano  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione delle domande di ammissione al concorso, contenenti le
dichiarazioni sostitutive  relative  al  possesso  dei  requisiti  di
ammissione al concorso e all'impiego - e'  invitato,  sotto  pena  di
decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere  a  mezzo  raccomandata
con avviso di ricevimento, alla Consob, entro il termine stabilito in
detta comunicazione, idonea documentazione  comprovante  il  possesso
dei soli stati,  fatti  o  qualita'  soggetti  a  modificazione.  Per
ciascuno degli stati,  fatti  o  qualita'  posseduti  e'  di  seguito
indicato, salvo eccezione, il  tipo  di  documentazione  ammessa,  in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46  e
47  del  d.P.R.  n.  445/2000,  e  successive  modificazioni,  i  cui
prestampati   sono   inviati   agli   interessati   unitamente   alla
comunicazione predetta: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    2. Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di  sottoscrizione
delle domande di ammissione al concorso, il candidato dovra' altresi'
produrre una dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai  sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.  445/2000  relativa  all'assenza  o
meno di condanne penali, di sentenze di applicazione  della  pena  su
richiesta o di carichi pendenti. 
    3. L'Amministrazione procedera' d'ufficio, ai sensi dell'art.  71
del d.P.R. n. 445/2000, a verificare presso gli organi competenti  la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  relative  all'assenza  o
meno di condanne penali, di sentenze di applicazione  della  pena  su
richiesta o di carichi pendenti. 
    4.  Qualora  non  siano  trascorsi  sei  mesi   dalla   data   di
sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, contenente le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei  citati  requisiti
di ammissione al concorso  e  all'impiego,  il  candidato  dichiarato
vincitore  del  concorso  dovra'  produrre  la  sola   certificazione
indicata alla lett. d). 
    5. E'  facolta'  della  Consob  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo il vincitore del concorso. 
    6. I documenti  attestanti  stati,  fatti  e  qualita'  personali
soggetti a modificazione debbono essere di data non anteriore  a  sei
mesi dal ricevimento della comunicazione di invito a produrli. 
    7. Il candidato che sia dipendente statale di ruolo e'  tenuto  a
presentare  o  spedire  a  mezzo  di  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento, nel termine di cui al comma 1 del presente  articolo,  a
pena di decadenza, la sola  certificazione  di  cui  alla  precedente
lett. d), nonche' copia integrale dello stato matricolare. 
    8. Il candidato che sia gia' dipendente della Consob e' esonerato
dalla presentazione di tutti i documenti  sopra  elencati,  ove  gia'
contenuti nel proprio fascicolo personale. 
    9. I documenti prodotti devono essere in regola con le norme  sul
bollo. 
    10. I documenti presentati alla Consob oltre il termine stabilito
dal comma 1 del presente articolo non sono presi in considerazione  e
comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova. La data  di
presentazione dei documenti e' stabilita  dal  timbro  apposto  dagli
uffici della  Consob.  Si  considerano  prodotti  in  tempo  utile  i
documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso  di  ricevimento
entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo. Ai fini
della determinazione della data di spedizione fa  fede  il  timbro  a
data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere
apposto il numero di riferimento del concorso «144/10». 
    11. Non sono  ammessi  riferimenti  a  documenti  presentati  per
partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.