Art. 2 
 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito con legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la  presentazione
al  Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze   di
ricusazione del  commissario  subentrato.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari di che trattasi. 
    Il presente provvedimento  viene  registrato  ed  inserito  nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo ed inviato al Poligrafico dello
Stato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
      Chieti, 16 settembre 2010 
 
                                               Il rettore: Cuccurullo