Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la  presentazione  al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione
dei commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
    Il presente provvedimento non  e'  soggetto  a  registrazione  da
parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7,  comma  10,  della
legge 9 maggio  1989,  n.  168  e  viene  registrato  nel  Repertorio
generale unico dell'Ateneo; una copia  originale  va  conferita  alla
Direzione amministrativa, un'altra copia originale va  conservata  da
parte dell'ufficio che ha emanato il provvedimento. 
 
                                                Il rettore: Tomasello