Art. 16 Corsi di formazione e assegnazione 1. Le vincitrici del concorso, sono nominate allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del direttore generale del personale e della formazione e avviati a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, nei modi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni. 2. Superati gli esami finali sono nominate agenti del Corpo stesso e sono assegnate agli istituti dell'Amministrazione penitenziaria posti nelle sedi indicate nell'art. 1. 3. Le vincitrici del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 4. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarate decadute dalla nomina. 5. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al precedente art. 1 comma 3, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, sono assegnate come prima sede di servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli organi di tutela. Roma, 7 ottobre 2010 Il direttore generale: Turrini Vita