Art. 16 
 
 
                 Corsi di formazione e assegnazione 
 
 
    1. Le vincitrici del concorso, sono nominate allievi  agenti  del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del direttore generale del
personale e  della  formazione  e  avviati  a  frequentare  un  corso
preordinato alla loro formazione  professionale,  nei  modi  previsti
dall'art. 6 del  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  e
successive modificazioni. 
    2. Superati gli esami  finali  sono  nominate  agenti  del  Corpo
stesso  e   sono   assegnate   agli   istituti   dell'Amministrazione
penitenziaria posti nelle sedi indicate nell'art. 1. 
    3. Le vincitrici del concorso  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    4. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la  frequenza  del  corso
sono dichiarate decadute dalla nomina. 
    5. Le  candidate  dichiarate  vincitrici  dei  posti  di  cui  al
precedente art. 1 comma 3, una volta superati gli  esami  finali  del
predetto corso di formazione,  sono  assegnate  come  prima  sede  di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli organi di
tutela. 
      Roma, 7 ottobre 2010 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita