Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al successivo art. 9 del  presente  decreto,  nominata
con decreto del direttore generale del personale e della  formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i  funzionari  con  qualifica
non inferiore a dirigente penitenziario e da altri quattro funzionari
del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con  qualifica
non inferiore all'ottava ovvero un  funzionario  dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area terza. 
    2. Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  del  ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria  ovvero  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  sono  nominati   un   presidente   supplente,   quattro
componenti supplenti e  un  segretario  supplente,  con  decreto  del
direttore generale del personale e della formazione. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione con successivo decreto puo'  essere  integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.