Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e da altri quattro funzionari del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, sono nominati un presidente supplente, quattro componenti supplenti e un segretario supplente, con decreto del direttore generale del personale e della formazione. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione con successivo decreto puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.