Art. 9 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi,  munite
di un idoneo documento di riconoscimento e  fotocopia  dello  stesso,
per sostenere  la  prova  d'esame,  il  cui  superamento  costituisce
requisito necessario per la successiva  partecipazione  al  concorso,
nei  giorni  e  nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del  21
dicembre 2010, ovvero in quella  la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio.   Detto   avviso   sara'   disponibile   anche    sul    sito
www.polizia-penitenziaria.it 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti delle candidate. 
    3. Le candidate che non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati escluse dal concorso. 
    4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    5. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    6.  La  commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    7. La durata della prova e' stabilita dalla commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    8. La prova si  intende  superata  dalle  candidate  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    9. Ferma restando le riserve  di  cui  all'art.  1  del  presente
bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art.  11,  le  candidate  risultate  idonee  alla  prova  scritta   e
classificatesi tra le prime 500 in ordine di merito,  sono,  inoltre,
ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio  della
concorrente collocatosi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  delle
idonee al termine degli accertamenti di cui  al  successivo  art.  11
risulti inferiore al numero dei posti a  concorso,  l'Amministrazione
si  riserva  la  facolta'  di  convocare  un'ulteriore  aliquota   di
candidate risultate idonee alla prova culturale.