Art. 9 Prova d'esame 1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi, munite di un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 21 dicembre 2010, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito www.polizia-penitenziaria.it 2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti delle candidate. 3. Le candidate che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati escluse dal concorso. 4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo. 5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 7. La durata della prova e' stabilita dalla commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 8. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. 9. Ferma restando le riserve di cui all'art. 1 del presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 11, le candidate risultate idonee alla prova scritta e classificatesi tra le prime 500 in ordine di merito, sono, inoltre, ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio della concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il numero delle idonee al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 11 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidate risultate idonee alla prova culturale.