Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di 30 giorni, previsto dall'art.  9  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al  rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.