Art. 21 
 
 
                Valutazione al termine del tirocinio 
 
 
    1. Nei confronti dei candidati  idonei  all'accertamento  di  cui
all'articolo 20, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma  1,
lettera d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto. 
    2. A tal fine, la sottocommissione: 
    a) prima dell'inizio del tirocinio,  fissa  in  apposito  atto  i
criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso; 
    b) tiene contodel rendimento globale durante l'intero periodo  di
frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla
resistenza fisica, al  comportamento  tenuto  ed  alla  idoneita'  ad
affrontare l'iter formativo quinquennale dell'Accademia. 
    3. I candidati nei cui  confronti  e'  espresso  un  giudizio  di
idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le
prove orali, con le modalita' di cui all'articolo 22,  mentre  i  non
idonei sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11.