Art. 24 Graduatoria 1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, ad esclusione delle lettere g), h) ed i). 3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e, successivamente, notificata a tutti gli effetti ai candidati iscritti nella stessa.