Art. 24 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  La  graduatoria  unica   di   merito   e'   compilata   dalla
sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'articolo  1,  comma  4,  ad  esclusione  delle
lettere g), h) ed i). 
    3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il  punto
di merito complessivo, dato dalla somma della  media  aritmetica  dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e  di
informatica. 
    4.  A  parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza e,  successivamente,
notificata a tutti gli effetti ai candidati iscritti nella stessa.