Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro  trenta
giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente  bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Speciale. 
    2. Per i residenti in  Valle  d'Aosta,  la  domanda  deve  essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui  al  comma  1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza. 
    3. I militari alle  armi  e  gli  appartenenti  al  Corpo  devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui  ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza. 
    4. I cittadini italiani residenti all'estero  devono  inviare  la
domanda di partecipazione  direttamente  al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba,  n.  34,
00181 ROMA/APPIO. 
    5. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato  1)
e disponibile presso tutti i  Reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 
    6. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione al  concorso,  sia  minorenne  deve  allegare  alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi. 
    7. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A  tal  fine,  fa
fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le  domande
spedite non a  mezzo  di  raccomandata  sono  accettate  soltanto  se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 
    8. Le domande di partecipazione al concorso  che,  pur  inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,  i  candidati  sono  ammessi   con   riserva   alla   procedura
concorsuale. 
    9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma  formalmente  irregolari  ovvero  incomplete   di   talune   delle
dichiarazioni  prescritte  dall'articolo  4,  sono  restituite   agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il   termine
perentorio  di  cinque  giorni   dal   momento   della   restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo,  di  rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 
    10.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate. 
    11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi  del
presente articolo, sono  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico, al Comandante Interregionale  della  Guardia  di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto  l'archiviazione
ovvero al Generale Ispettore per gli  Istituti  di  Istruzione  della
Guardia di finanza, qualora l'archiviazione  e'  stata  disposta  dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo il termine di cui all'articolo 2, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12.   L'Amministrazione   non   si   assume,   inoltre,    alcuna
responsabilita' per la mancata  ricezione  delle  domande,  dovuta  a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.