Art. 6 Documentazione 1. Nei confronti dei candidati ammessi alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 17, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, provvedono a richiedere, secondo le modalita' e la tempistica definite dallo stesso Centro di Reclutamento, i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 17 devono presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro la data di effettuazione della prova stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 24 devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione: a) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare; b) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissatae ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 4. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della presentazione in Accademia per l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita' all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere fatto pervenire all'Accademia, entro il 31 marzo 2012. In caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 5. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'. 6. Il documento di cui al comma 3, lettera a), deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 7. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 8. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione. 9. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) trasmette al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza i suddetti documenti nonche' la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' e la tempistica comunicate dallo stesso Centro di Reclutamento. 10 I candidati, in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio.