Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Nei confronti dei candidati ammessi alle prove  di  efficienza
fisica di cui all'articolo 17, il Comando Provinciale  della  Guardia
di finanza competente  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale  della
Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, per  i  residenti  all'estero,
provvedono  a  richiedere,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
definite dallo stesso Centro di Reclutamento, i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
di  cui  all'articolo  17  devono   presentare   o   far   pervenire,
direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro  la  data
di effettuazione della prova stessa, i certificati, rilasciati  dalle
competenti autorita'  su  carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo,  di  rispettare  il  predetto
termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata. 
    3. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui
all'articolo 24 devono presentare o far pervenire ai Reparti  di  cui
al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni  dalla  data  di
ammissione al corso di formazione: 
      a) copia autenticata dello  stato  di  servizio  o  del  foglio
matricolare, per coloro che  abbiano  prestato  o  prestino  servizio
militare; 
      b) domanda  diretta  al  Ministero  della  Difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissatae   ufficiale   delle   forze   di
completamento, chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire  l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale. 
    4. I vincitori del concorso  devono  consegnare,  all'atto  della
presentazione in Accademia per l'inizio del corso di  formazione,  il
diploma in  originale  ovvero  la  copia  autentica  del  certificato
attestante il conseguimento del  titolo  di  studio,  in  conformita'
all'articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve,  comunque,
essere fatto pervenire all'Accademia, entro il 31 marzo 2012. In caso
di  documentato  impedimento,  il   vincitore   del   concorso   deve
presentare, entro lo stesso termine, un  certificato  sostitutivo  ai
sensi dell'articolo 199, comma 6, del decreto legislativo  16  aprile
1994, n. 297. 
    5. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'. 
    6. Il documento di cui al comma 3, lettera a),  deve  avere  data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    7. I documenti si considerano prodotti in tempo utile,  anche  se
spediti a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  entro  il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    8. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione. 
    9. Il Comando Provinciale della  Guardia  di  finanza  competente
(ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza,  per  i
residenti in Valle d'Aosta) trasmette al Centro di Reclutamento della
Guardia di  finanza  i  suddetti  documenti  nonche'  la  domanda  di
partecipazione al concorso, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
comunicate dallo stesso Centro di Reclutamento. 
    10 I candidati, in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate,   nelle   altre   Forze   di   polizia   e   nella   pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio.