Art. 4 
 
 
    In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti  elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi  di  cui  all'art.  3,  punto  12,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  117/2000,  concernenti  i  componenti
elettivi, nelle commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente  non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.