Art. 5 
 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  rettorale  di   nomina   delle   commissioni
giudicatrici  decorre   il   termine   previsto   dall'art.   9   del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al  rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.