Art. 3 
 
 
    Ai sensi del comma 16 dell'art.3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, le eventuali istanze di ricusazione di uno  o
piu'  componenti  della  commissione  giudicatrice   da   parte   dei
candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51  del
codice di procedura civile, devono essere presentate al  rettore  nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto  di
nomina della commissione. Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse   istanze   di
ricusazione dei commissari. 
    Milano, 23 dicembre 2009 
 
                                                Il rettore: Tabellini