Art. 3 
 
 
    Ai sensi del comma 16  dell'art.  3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 117/2000, le eventuali istanze di ricusazione  di
uno o piu' componenti della commissione  giudicatrice  da  parte  dei
candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51  del
codice di procedura civile, devono essere presentate al  rettore  nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto  di
nomina della commissione. Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse   istanze   di
ricusazione dei commissari. 
    Milano, 23 dicembre 2009 
 
                                                Il rettore: Tabellini