Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
Europea; 
      2) eta' non inferiore agli anni 18; 
      3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ai sensi  della  vigente  normativa  in
materia; 
      4) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del  concorso,
in base alla normativa vigente; 
      5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
      6) godimento dei diritti civili e politici. 
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono  possedere
i seguenti requisiti: 
      a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      b)  essere  in  possesso,  ad  eccezione   della   cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; 
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
    L'Amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con  decreto
motivato  del  Rettore,  l'esclusione  per  difetto   dei   requisiti
prescritti.