Art. 9 
 
 
        Approvazione degli atti e della graduatoria di merito 
 
 
    Al termine della procedura concorsuale  il  Rettore  con  proprio
provvedimento  approvera'  gli  atti  del  concorso  e  la   relativa
graduatoria di merito. 
    La  graduatoria  di  merito  sara'   formata   secondo   l'ordine
decrescente  dei  punti  della  votazione  complessiva  riportata  da
ciascun candidato nelle prove di esame, con l'osservanza,  a  parita'
di punti, delle preferenze previste dal precedente art. 8. 
    La votazione complessiva sara' data dalla  somma  risultante  dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale. 
    Saranno dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato. 
    Il decreto di approvazione degli atti e la  relativa  graduatoria
sara' affissa all'Albo  Ufficiale  dell'Universita'  degli  Studi  di
Bari. 
    La graduatoria di merito  avra'  una  validita'  di  tre  anni  a
decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti. 
    Il decreto  di  approvazione  degli  atti  sara'  pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale dell'Universita' degli Studi di  Bari.  Di  tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi  ed  esami».
Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorreranno  i
termini per le eventuali impugnative.