Art. 17 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1.  I  candidati  risultati   idonei   alla   prova   scritta   e
all'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica   sono   tenuti    a
presentarsi per  essere  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  quale  ufficiale  in  servizio  permanente  del  "ruolo
tecnico-logistico-amministrativo", secondo il calendario e presso  la
sede comunicati con l'avviso di cui  all'art.  14,  comma  6,  ovvero
secondo  le  modalita'  notificate   al   termine   dell'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    Non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  attitudinale
gli   ufficiali   in   ferma   prefissata   ausiliari    del    ruolo
tecnico-logistico-amministrativo. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di finanza e tende a verificare  il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri  cui  attenersi
per la valutazione degli stessi. 
    5. I candidati  risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre  i  non  idonei  sono
esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.