Art. 19 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, se prevista,  l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e la prova orale, di cui agli articoli 11, 15, 17, e 18,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c) e d),  hanno  facolta'  -  su  istanza
dell'interessato,  esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia  di  finanza,
su richiesta del reparto  di  appartenenza,  solo  per  improvvise  e
improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o  posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza,  inviata  presso  il  Centro  di
Reclutamento, Ufficio Concorsi,  Sezione  AA.UU.,  via  delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata,  via
fax, al numero 06/564912365 (linea  esterna)  o  al  numero  830/2365
(linea interpolizia); 
      b) sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  12,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per l'inizio della frequenza  del  corso  o  per  la  visita
medica di  incorporamento,  prevista  dall'art.  22,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi,  escluso  dal  concorso.  Eventuali  ritardi
nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore  e  debitamente
documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri  035/4043215
o  035/4043303,   sono   valutati   a   giudizio   discrezionale   ed
insindacabile  del  Comandante  dell'Accademia,   che,   sentito   il
presidente  della  sottocommissione   per   la   visita   medica   di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia  contenuto  improrogabilmente  entro  l'ottavo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.