Art. 21 Graduatoria unica di merito 1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera. 4. A parita' di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore parita', sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.