Art. 21 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
    1.  La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella  anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 
    3. La graduatoria e' formata sommando  il  punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella  prova
scritta e orale,  incrementato,  eventualmente,  della  maggiorazione
conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera. 
    4. A parita' di merito, costituisce titolo  preferenziale  l'aver
prestato senza demerito servizio quale ufficiale di  complemento  del
Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'art.  9,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69.  In  caso  di  ulteriore
parita', sono osservate le norme di cui all'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e  quelle  di  cui
all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di  finanza  e  resa  nota  con
avviso disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,  sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.