Art. 22 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 21, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). Gli ufficiali del Corpo, in servizio alla data di inizio del corso di formazione, non sono sottoposti alla visita medica di incorporamento. 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 5. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei per una o piu' specialita', le unita' disponibili sono: a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b); b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera a), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalita' indicate alla precedente lettera a). 6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono: a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialita', laddove previste, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a). In tale ipotesi, il numero complessivo dei posti di cui allo stesso art. 1, comma 1, lettera a), non potra' comunque essere superiore alle 12 unita'; b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalita' indicate alla precedente lettera a). 7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. 8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso. 10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione: a) se provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata in servizio nel Corpo della Guardia di finanza: 1) sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso tale ferma. Il periodo di corso effettuato e' in tal caso computato ai fini della stessa; 2) collocati in congedo, se la ferma termina durante la frequenza del corso; b) se provenienti da personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Corpo, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di corso effettuato e' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; c) sono collocati in congedo, nei restanti casi.