Art. 22 
 
 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 
 
    1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente,  ammessi
al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di  cui  all'art.  21,  siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art.  1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito  il  giudizio
di idoneita' alla visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 
    Gli ufficiali del Corpo, in servizio  alla  data  di  inizio  del
corso di formazione,  non  sono  sottoposti  alla  visita  medica  di
incorporamento. 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    5. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati  idonei  per
una o piu' specialita', le unita' disponibili sono: 
      a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b); 
      b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' di cui al medesimo art. 1,  comma  1,  lettera  a),
laddove  non  risulti  possibile  ricoprirle  secondo  le   modalita'
indicate alla precedente lettera a). 
    6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono: 
      a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita', laddove previste, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
a). In tale ipotesi, il numero complessivo  dei  posti  di  cui  allo
stesso art. 1, comma  1,  lettera  a),  non  potra'  comunque  essere
superiore alle 12 unita'; 
      b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' di cui al medesimo art. 1,  comma  1,  lettera  b),
laddove  non  risulti  possibile  ricoprirle  secondo  le   modalita'
indicate alla precedente lettera a). 
    7.  I  vincitori  del  concorso,  nominati  tenenti  in  servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia  di  finanza,  sono  iscritti  in  ruolo  nell'ordine   della
graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza  di
un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. 
    8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della  durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di  inizio  del  corso
stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo'  dichiarare
vincitori del  concorso  altri  candidati  idonei  nell'ordine  della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    9. Gli ufficiali allievi,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso. 
    10. I frequentatori che non superano o non portano  a  compimento
il corso di formazione: 
      a) se  provenienti  dagli  ufficiali  in  ferma  prefissata  in
servizio nel Corpo della Guardia di finanza: 
        1) sono riassegnati al reparto di appartenenza  e  riassumono
la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso
tale ferma. Il periodo di corso effettuato e' in tal  caso  computato
ai fini della stessa; 
        2) collocati in congedo,  se  la  ferma  termina  durante  la
frequenza del corso; 
      b) se provenienti da personale appartenente ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri  del  Corpo,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di corso effettuato e'  in  tale
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) sono collocati in congedo, nei restanti casi.