Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale. 
    Al termine della procedura di compilazione: 
      a) i militari del Corpo in servizio devono stampare  l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al comma 1, al reparto dal quale  direttamente  dipendono  per
l'impiego (per i militari in forza al Comando  Generale,  le  domande
devono essere presentate al Quartier Generale); 
      b) gli altri aspiranti devono stampare l'istanza, firmarla  per
esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, al  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di  Ostia,
entro il medesimo termine di cui al comma 1. 
    2. Non sono considerate  valide  le  domande  di  partecipazione,
compilate con la procedura informatica ma non  presentate  o  inviate
secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 
    3.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  consegnata  o  spedita
secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 
    4. Le domande di partecipazione al concorso, redatte  secondo  le
modalita' di cui ai commi 1, lettera b), e 3, si considerano prodotte
in tempo utile se spedite a mezzo  di  raccomandata,  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine suindicato. A  tal  fine,  fa  fede  il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non
a mezzo di raccomandata  sono  accettate  soltanto  se  pervenute  al
competente reparto entro il suindicato termine. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  che,  pur  inoltrate
nei termini indicati,  non  pervengono  entro  quarantacinque  giorni
decorrenti dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  sono
archiviate. 
    6. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    7. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    8. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sottoscritte  e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art.  4,  sono  restituite
agli interessati  per  essere  successivamente  regolarizzate  ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal  momento  della  restituzione
dell'istanza. 
    9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono: 
      a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2,  per  i  militari  del
Corpo in servizio; 
      b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati. 
    10. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate  entro
il termine di cui al comma 8 sono archiviate  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di Reclutamento. 
    11.  I  provvedimenti  di  archiviazione  sono  notificati   agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.