Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) eta' non superiore a 35 anni. 
    Tale limite di eta' e' elevato: 
    - di un anno per i coniugati; 
    - di un anno per ogni figlio vivente; 
    - di cinque anni per gli  appartenenti  alle  categorie  elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili» e per  coloro  ai  quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
      - di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,  comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il limite massimo non puo' comunque superare, anche  in  caso  di
cumulo di benefici, i quaranta anni  di  eta'.  Tale  limite  non  si
applica ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,  della
Marina o dell'Aeronautica  cessati  d'autorita'  o  a  domanda;  agli
ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,   carabinieri   e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
Corpo  della  guardia  di  finanza,   nonche'   alle   corrispondenti
qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del  personale
suindicato opera la disposizione di  cui  all'articolo  3,  comma  6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    c)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta   di   cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio  1989,  n.  53  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    d) godimento dei diritti politici; 
    e) idoneita' fisica all'impiego.  A  tal  fine  l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento; 
    f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
    g) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso
altro istituto di istruzione universitaria  equiparato,  appartenente
ad  una  delle  seguenti  classi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica   28
novembre  2000:  giurisprudenza  (classe  n.  22/S),  scienze   della
politica (classe n. 70/S), scienze  delle  pubbliche  amministrazioni
(classe n. 71/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S),  sociologia
(classe 89/S),  programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei
servizi sociali (classe 57/S), storia  contemporanea  (classe  94/S),
studi europei (classe 99/S). Sono, altresi',  ammessi  i  diplomi  di
laurea    in    giurisprudenza,    scienze     politiche,     scienze
dell'amministrazione,  economia  e  commercio,   economia   politica,
economia  delle  amministrazioni  pubbliche   e   delle   istituzioni
internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti,  rilasciati
dalle universita' o istituti di istruzione universitaria  equiparati,
secondo l'ordinamento didattico vigente prima  del  suo  adeguamento,
previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.
127. 
    Sono, inoltre, ammesse le lauree magistrali equiparate ai  titoli
di  studio  suindicati,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con  il
Ministro per la Pubblica Amministrazione  e  l'Innovazione  9  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana
del 7 ottobre 2009, n. 233. 
    I titoli di studio conseguiti  all'estero  presso  universita'  e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se  sono
stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 
    Sara'  cura   del   candidato   specificare   gli   estremi   del
provvedimento di equiparazione o equipollenza, ovvero della richiesta
di equiparazione o  equipollenza  del  titolo  di  studio  conseguito
all'estero nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  a  pena
d'esclusione dallo stesso. 
    2.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  sono   esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, o licenziati ai sensi delle  corrispondenti  disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro  relativi  al  personale
dei vari comparti. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso.