Art. 10 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato  di  ricerca
e'   collocato   a   domanda,   compatibilmente   con   le   esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 
    In caso di ammissione ai corsi  di  dottorato  di  ricerca  senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di  quiescenza  in
godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la  quale  e'
instaurato il rapporto di lavoro. 
    Qualora, dopo il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca,  il
rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per  volonta'
del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la  ripetizione
degli importi corrisposti. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i dipendenti pubblici  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  dipendenti  pubblici  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca  per  almeno  un  anno
accademico, beneficiando di detto congedo. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.