Art. 11 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio, il cui numero e' indicato per  ciascun  corso
di  dottorato  al  precedente  art.  2,  vengono  assegnate,   previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito  nelle
rispettive  graduatorie  di  merito   formulate   dalle   Commissioni
giudicatrici. 
    A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento  della
borsa  di  studio,  la   valutazione   della   situazione   economica
determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.4.97 e successive modificazioni.
L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47  ed  e'
assoggettato al contributo previdenziale  INPS  a  gestione  separata
che, per l'anno 2012, e' pari al 27,72%, di cui il 9,24% e' a  carico
del beneficiario della borsa di studio. 
    L'attribuzione delle borse di studio, ed in particolare di quelle
finanziate da Enti esterni, sara' effettuata dal Collegio dei Docenti
e i vincitori saranno tenuti a informarsi all'atto  dell'accettazione
della  borsa  su  eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla
convenzione con l'Ente finanziatore. 
    Le borse relative al "Fondo per il sostegno  dei  giovani  e  per
favorire la mobilita' degli studenti" D.M. 198/03 verranno  assegnate
dal Collegio dei Docenti ai vincitori che sceglieranno  un  argomento
di ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti. 
    Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di studio, e' fissato  in  € 10.000,00.  Eventuali  aumenti  di  tale
limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse. 
    L'Amministrazione  Universitaria  provvedera'  al  controllo,   a
campione  o  in  toto,  della  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte dagli interessati presso i competenti Uffici  del  Ministero
delle Finanze. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta.