Art. 14 
 
 
                   Diritti e doveri dei dottorandi 
 
 
    1. I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2.  L'Universita'  garantisce  la  copertura   assicurativa   dei
dottorandi per responsabilita' civile  ed  infortunio,  per  l'intera
durata del corso, per le sole attivita' che si riferiscono  al  corso
di dottorato. 
    3. E' consentito l'esercizio di  eventuali  attivita'  lavorative
compatibili, previa autorizzazione del  Collegio  dei  Docenti.  Tali
attivita' anche di breve durata non devono in  alcun  modo  porsi  in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 
    4. Eventuali differimenti della data  di  inizio  o  interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che  si  trovino  nelle  condizioni
previste dal Decreto Legislativo 26  marzo  2001  n.  151  (Tutela  e
sostegno della maternita' e della paternita'), oppure che si  trovino
nella condizione  di  malattia  grave  e  prolungata  o  di  servizio
militare. 
    5. Nel caso di assenza ingiustificata o  di  inadempimento  degli
obblighi, il Collegio dei  Docenti  proporra'  con  propria  delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il  dottorando  e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento  all'anno  in
questione, della borsa di  studio  oppure  delle  rate  eventualmente
riscosse. 
    6. Gli iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  con  sede
amministrativa presso  l'Universita'  degli  Studi  dell'Aquila  e  a
quelli di cui quest'ultima  e'  sede  consorziata,  possono  svolgere
limitata attivita' didattica  rivolta  agli  studenti  dei  corsi  di
laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione  effettuata  dal
Collegio  dei  Docenti,  d'intesa   con   la   Facolta'   interessata
dell'Universita' degli Studi dell'Aquila.