Art. 14 Diritti e doveri dei dottorandi 1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 2. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile ed infortunio, per l'intera durata del corso, per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato. 3. E' consentito l'esercizio di eventuali attivita' lavorative compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita' anche di breve durata non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 4. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Tutela e sostegno della maternita' e della paternita'), oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata o di servizio militare. 5. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei Docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. 6. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, d'intesa con la Facolta' interessata dell'Universita' degli Studi dell'Aquila.