Art. 6 Domanda di ammissione in soprannumero Per i cittadini non comunitari, beneficiari di borse di studio assegnate dal Ministero degli affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, e' prevista, in alternativa al precedente comma 1 dell'art. 4, l'ammissione al corso di dottorato in soprannumero. L'ammissione al corso in soprannumero avverra' previa valutazione dei titoli ed eventuale colloquio di cui all'ultimo comma del successivo art. 7. Pertanto i cittadini non comunitari che non intendono concorrere per la borsa di studio sono tenuti ad indicarlo nella domanda di partecipazione, presentata con le modalita' indicate al precedente art. 5. I titolari di assegni di ricerca che non intendono concorrere per la borsa di studio, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 449/97, possono frequentare il Corso di Dottorato di Ricerca anche in deroga al numero di posti, fermo restando il superamento della prova di ammissione. Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati titolari di assegni di ricerca sono tenuti ad indicarlo nella domanda di partecipazione, presentata con le modalita' indicate al precedente art. 5. Un eventuale conferimento di assegno di ricerca, successivo alla presentazione della domanda, deve essere comunicato al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca con nota scritta. I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.