Art. 6 
 
 
                Domanda di ammissione in soprannumero 
 
 
    Per i cittadini non comunitari, beneficiari di  borse  di  studio
assegnate dal Ministero degli affari Esteri o dal Governo  del  Paese
di provenienza o titolari di  borsa  di  studio  a  qualsiasi  titolo
conferita,  e'  prevista,  in  alternativa  al  precedente  comma   1
dell'art. 4, l'ammissione al corso di dottorato in soprannumero. 
    L'ammissione al corso in soprannumero avverra' previa valutazione
dei titoli  ed  eventuale  colloquio  di  cui  all'ultimo  comma  del
successivo art. 7. 
    Pertanto i cittadini non comunitari che non intendono  concorrere
per la borsa di studio sono tenuti  ad  indicarlo  nella  domanda  di
partecipazione, presentata con le modalita'  indicate  al  precedente
art. 5. 
    I titolari di assegni di ricerca che non intendono concorrere per
la borsa di studio, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 449/97,  possono
frequentare il Corso di Dottorato  di  Ricerca  anche  in  deroga  al
numero di  posti,  fermo  restando  il  superamento  della  prova  di
ammissione. 
    Al fine di essere ammessi in soprannumero, i  candidati  titolari
di assegni di ricerca sono  tenuti  ad  indicarlo  nella  domanda  di
partecipazione, presentata con le modalita'  indicate  al  precedente
art. 5. 
    Un eventuale conferimento di assegno di ricerca, successivo  alla
presentazione della domanda, deve essere comunicato al Settore  II  -
Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini  di  ricerca
con nota scritta. 
    I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso,  vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel  caso
in  cui  il  dottorato  prosegua  oltre  il  periodo   di   godimento
dell'assegno di ricerca.