Art. 7 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. 
    Le prove d'esame sono intese ad  accertare  la  preparazione  del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e tecnologica e
la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    Al  candidato  e'  data  la  possibilita',  in  accordo  con   la
Commissione  giudicatrice  che  deve,   in   ogni   caso,   garantire
l'anonimato dell'elaborato scritto, di svolgere  le  prove  anche  in
lingua inglese. 
    Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun corso di  dottorato,
nei giorni indicati al precedente art. 2. 
    SI  PRECISA  AL  RIGUARDO  CHE   NESSUN   ULTERIORE   AVVISO   DI
CONVOCAZIONE VERRA' INVIATO AGLI INTERESSATI. 
    EVENTUALI  VARIAZIONI  VERRANNO   RESE   NOTE   MEDIANTE   AVVISO
CONSULTABILE SUL SITO WEB DELL'ATENEO. 
    La mancata presentazione alla  prova  scritta  sara'  considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa. 
    Prova orale: 
    la comunicazione della data del colloquio (che si potra' svolgere
lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno fissato per
la prova  scritta)  avverra'  in  sede  concorsuale  da  parte  della
Commissione giudicatrice. 
    Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno  esibire  uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': 
    a) fotografia recente applicata in carta legale,  con  firma  del
candidato; 
    b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
    c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida  o
carta d'identita'. 
    Per i cittadini non  comunitari,  che  hanno  chiesto  di  essere
ammessi in soprannumero, l'ammissione sara' decisa dalla  Commissione
Giudicatrice previa valutazione  dei  titoli  presentati  e,  qualora
ritenuto necessario, il superamento di un esame  orale.  E'  facolta'
della Commissione Giudicatrice decidere di ammettere  oppure  di  non
ammettere il candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei
titoli senza dare luogo alla prova di esame orale. E' facolta'  della
commissione decidere che l'esame  orale  venga  sostenuto  in  lingua
inglese. Il giudizio della Commissione Giudicatrice e' insindacabile.