Art. 10 Borse di studio Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito dalla graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice. A parita' di merito nella graduatoria prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modifiche e, ai fini della graduatoria, l'inferiore eta' anagrafica. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 18.000,00, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata secondo la normativa vigente. L'importo della borsa sara' aumentato del 50% per i periodi trascorsi all'estero durante i tre anni di corso. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualunque titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Inoltre la borsa non e' cumulabile con gli assegni di ricerca. La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia fruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I benefici (borse di studio regionali per i dottorandi senza borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 - Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - verranno attuati in conformita' a quanto verra' deliberato dalla regione Lombardia. Le borse di studio sono esenti dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) cosi' come previsto dall'art 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984.