Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio verranno assegnate secondo  l'ordine  definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.
A parita' di merito nella graduatoria prevale  la  valutazione  della
situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997
e successive modifiche e, ai fini della graduatoria, l'inferiore eta'
anagrafica. 
    L'importo annuale della borsa di studio  e'  di  Euro  18.000,00,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a  gestione  separata
secondo la normativa vigente. 
    L'importo della borsa sara'  aumentato  del  50%  per  i  periodi
trascorsi all'estero durante i tre anni di corso. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualunque titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Inoltre la borsa non e' cumulabile con gli assegni di ricerca. 
    La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate. 
    Chi abbia fruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 
    I benefici (borse di studio  regionali  per  i  dottorandi  senza
borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 - Uniformita' di trattamento  sul  diritto  agli  studi
universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2  dicembre  1991,  n.
390 - verranno attuati in  conformita'  a  quanto  verra'  deliberato
dalla regione Lombardia. 
    Le borse di studio sono esenti  dall'Imposta  sul  Reddito  delle
Persone Fisiche (IRPEF) cosi' come previsto dall'art 4 della legge n.
476 del 13 agosto 1984.