Art. 8 Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il Dottorando puo' sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo dopo la scadenza del termine legale di durata del Dottorato, pari a 3 anni e in ogni caso tale termine non puo' superare il 2° anno di prolungamento del Dottorato stesso. Il dottorando, per poter richiedere di sostenere l'esame finale di dottorato (discussione della Tesi), deve produrre un lavoro a primo nome pubblicato o accettato da una rivista indicizzata. Su motivata richiesta dello Studente, supportata dai supervisori del progetto, il Coordinatore di Programma ha la facolta' di ammettere alla prova finale, in deroga a questo requisito, un Dottorando il cui lavoro sperimentale abbia raggiunto piena completezza, ma possa richiedere dati aggiuntivi per consentire la sottomissione a una rivista a elevato impatto scientifico. Ai fini del conseguimento del titolo, il dottorando sosterra' approfondito seminario pubblico di presentazione dei risultati del progetto a cui seguira' una sessione ristretta di discussione avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione Giudicatrice. La Commissione Giudicatrice per l'esame finale e' nominata dal Rettore dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele di Milano, sentito il Coordinatore del Programma in rappresentanza del Collegio Docenti, ed e' composta da 3 membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree alle quali si riferisce il corso. Almeno 2 membri della Commissione Giudicatrice devono appartenere a Universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione puo' essere integrata da non piu' di 2 esperti esterni all'Universita', appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.