Art. 8 
 
 
     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 
 
    Il Dottorando puo' sostenere l'esame finale per il  conseguimento
del titolo  dopo  la  scadenza  del  termine  legale  di  durata  del
Dottorato, pari a 3 anni  e  in  ogni  caso  tale  termine  non  puo'
superare il 2° anno di prolungamento del Dottorato stesso. 
    Il dottorando, per poter richiedere di sostenere  l'esame  finale
di dottorato (discussione della Tesi),  deve  produrre  un  lavoro  a
primo nome pubblicato o accettato  da  una  rivista  indicizzata.  Su
motivata richiesta dello Studente,  supportata  dai  supervisori  del
progetto, il Coordinatore di Programma ha la  facolta'  di  ammettere
alla prova finale, in deroga a questo requisito, un Dottorando il cui
lavoro sperimentale  abbia  raggiunto  piena  completezza,  ma  possa
richiedere dati aggiuntivi per  consentire  la  sottomissione  a  una
rivista a elevato impatto scientifico. 
    Ai fini del conseguimento del  titolo,  il  dottorando  sosterra'
approfondito seminario pubblico di presentazione  dei  risultati  del
progetto a cui seguira' una sessione ristretta di discussione  avente
per tema la tesi  finale,  previamente  esaminata  e  valutata  dalla
Commissione Giudicatrice. 
    La Commissione Giudicatrice per l'esame finale  e'  nominata  dal
Rettore dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele di Milano,  sentito
il Coordinatore del Programma in rappresentanza del Collegio Docenti,
ed e' composta da 3 membri scelti  tra  i  professori  e  ricercatori
universitari di ruolo, specificamente  qualificati  nelle  discipline
attinenti alle aree alle quali si riferisce il corso. Almeno 2 membri
della Commissione  Giudicatrice  devono  appartenere  a  Universita',
anche straniere, non partecipanti al dottorato e  non  devono  essere
componenti del Collegio  dei  Docenti.  La  Commissione  puo'  essere
integrata  da  non  piu'  di  2  esperti   esterni   all'Universita',
appartenenti a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private,  anche
straniere.