Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La Commissione giudicatrice e' composta da tre membri, scelti tra
Professori e Ricercatori a tempo indeterminato,  di  cui  almeno  uno
esterno all'Ateneo,  appartenenti  allo  stesso  settore  concorsuale
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessita', a  settori
affini,  di  cui  almeno  un  professore  ordinario  in  qualita'  di
presidente. 
    La nomina e' disposta con decreto del Rettore,  su  proposta  del
Consiglio del Dipartimento. 
    Il decreto di nomina e' pubblicato sul sito internet di Ateneo. 
    Eventuali istanze  di  ricusazione  al  Rettore  di  uno  o  piu'
componenti la Commissione giudicatrice  da  parte  di  candidati,  ai
sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura  Civile,  devono
essere presentate  nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
pubblicazione della composizione della Commissione sul sito  internet
di Ateneo. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta successivamente
al  termine  di  cui  sopra,  purche'  anteriormente  alla  data   di
insediamento  della  Commissione,  il  termine  decorre   dalla   sua
insorgenza. 
    Il rigetto dell'istanza di ricusazione non  puo'  essere  dedotto
come causa di successiva ricusazione.