Art. 4 Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice e' composta da tre membri, scelti tra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno uno esterno all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessita', a settori affini, di cui almeno un professore ordinario in qualita' di presidente. La nomina e' disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento. Il decreto di nomina e' pubblicato sul sito internet di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o piu' componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito internet di Ateneo. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purche' anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.