Art. 6 Approvazione degli atti e conclusione del procedimento Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento di approvazione degli atti. La commissione consegna gli atti al Direttore del Dipartimento che nei successivi 15 giorni, previo controllo di legittimita' istruito dall'Ufficio competente di Ateneo, li approva con proprio provvedimento. Detto provvedimento e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Universita' e reso disponibile sul sito internet di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarita' il Direttore del Dipartimento rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.