Art. 9 Stipula del contratto Il Direttore del Dipartimento, entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, invita il Ricercatore a stipulare il contratto individuale di lavoro e a presentare nei successivi 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando. Il contratto avra' durata triennale e potra' essere prorogato per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' di ricerca e di didattica svolte, effettuata sulla base del D.M. 24 maggio 2011, n. 242. E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita' fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo, o un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento di Ateneo. Il trattamento economico e' pari al trattamento iniziale del Ricercatore confermato in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento di Ateneo.