Art. 9 
 
 
                        Stipula del contratto 
 
 
    Il Direttore del Dipartimento, entro dieci giorni dalla  delibera
del Consiglio di Amministrazione, invita il Ricercatore  a  stipulare
il contratto individuale di lavoro e a presentare nei  successivi  30
giorni la documentazione  prescritta  dalle  disposizioni  vigenti  e
quella prevista dal bando. 
    Il contratto avra' durata triennale e potra' essere prorogato per
due anni e per una sola  volta,  previa  positiva  valutazione  delle
attivita' di ricerca e di didattica svolte, effettuata sulla base del
D.M. 24 maggio 2011, n. 242. 
    E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita' fino al quarto grado compreso, o un rapporto
di coniugio, con un professore appartenente al  Dipartimento,  ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo, o un componente
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del
Regolamento di Ateneo. 
    Il trattamento economico e'  pari  al  trattamento  iniziale  del
Ricercatore confermato in regime di impegno a tempo pieno,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 1 del Regolamento di Ateneo.