Art. 11 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) non sono in possesso di uno dei requisiti di  partecipazione
di cui all'articolo 2 del bando; 
      b) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata  nel  precedente  articolo  4  e/o  senza  aver  portato   a
compimento la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3; 
      c)  non  hanno  prodotto,  all'atto  della  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, l'atto  di  assenso  di  chi  esercita  la
potesta' genitoriale, qualora minorenni, ovvero la certificazione  di
cui all'articolo  2,  comma  2  attestante  il  conseguimento,  nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici  almeno  di
livello nazionale; 
      d) hanno riportato nella valutazione dei titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'articolo  7,
comma 3; 
      e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In  tal
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  (per  il  quale  e'
previsto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di € 600,00) entro il termine, rispettivamente, di 60  e  120  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.