Art. 11 Esclusioni 1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che: a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando; b) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella indicata nel precedente articolo 4 e/o senza aver portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3; c) non hanno prodotto, all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, l'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, qualora minorenni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale; d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3; e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal bando sara' disposta, con provvedimento adottato dalla DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' previsto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di € 600,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.