Art. 7 Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio. 2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.