Art. 13 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera d). 
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  26
giugno 2013, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico  della  Guardia
di  finanza,  viale  XXI  Aprile  n.  55,  di  Roma  (numero   verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5: 
      a) per l'effettuazione dell'accertamento  attitudinale  di  cui
all'articolo 16, se appartenenti al Corpo; 
      b)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'articolo 14, se non appartenenti al Corpo. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10.