Art. 13 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle sottocommissioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera d). 2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di 10 ventesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 26 giugno 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5: a) per l'effettuazione dell'accertamento attitudinale di cui all'articolo 16, se appartenenti al Corpo; b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 14, se non appartenenti al Corpo. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.