Art. 7 1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. 2. La durata del contratto sara' indicata nell'atto di individuazione del prescelto. 3. Nell'atto di nomina verranno assegnati, con possibilita' di aggiornamento successivo, gli specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'incarico affidato. 4. Decorsi diciotto mesi dalla nomina, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sulla base dei criteri di valutazione preventivamente individuati.