Art. 7 
 
    1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'  esclusivo  ed
e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non  inferiore
a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. 
    2.  La  durata  del  contratto  sara'   indicata   nell'atto   di
individuazione del prescelto. 
    3. Nell'atto di nomina verranno assegnati,  con  possibilita'  di
aggiornamento successivo, gli specifici obiettivi da raggiungere  nel
corso dell'incarico affidato. 
    4. Decorsi diciotto mesi dalla  nomina,  la  regione  verifica  i
risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento  degli  obiettivi
di cui sopra sulla base dei criteri  di  valutazione  preventivamente
individuati.