Art. 20 Accertamento attitudinale 1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 19, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4) all'accertamento attitudinale. Tale accertamento, inteso a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche necessarie all'arruolamento quali Allievi Marescialli, prevede lo svolgimento di una serie di prove (test e questionario informativo) ed un'intervista di selezione individuale condotta da Ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE. In particolare, attraverso tale accertamento saranno valutate le potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del candidato. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta sottocommissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.