Art. 20 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
19, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica
di cui al precedente articolo 7,  comma  1,  lettera  a),  numero  4)
all'accertamento attitudinale. 
    Tale accertamento, inteso a valutare le qualita'  attitudinali  e
caratterologiche   necessarie    all'arruolamento    quali    Allievi
Marescialli, prevede lo svolgimento di una serie  di  prove  (test  e
questionario informativo) ed un'intervista di  selezione  individuale
condotta da Ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili  convenzionati  presso  il  citato  CSRNE.   In   particolare,
attraverso  tale  accertamento  saranno  valutate  le   potenzialita'
adattative, le aspettative professionali e gli aspetti  motivazionali
del candidato. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
sottocommissione  esprimera'  un   giudizio   di   idoneita'   o   di
inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.