Art. 29 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   i   candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte  della  commissione  di
cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b),  numero  4),  alle
prove di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che  costituisce
parte integrante del presente bando, le quali si  svolgeranno  presso
il Centro di Selezione della Marina Militare  di  Ancona  e/o  presso
idonee strutture sportive nella  sede  di  Ancona.  Per  l'esecuzione
delle singole prove la commissione si potra' avvalere del supporto di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina  Militare
o esterni alla Forza Armata. 
    2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture
precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di
efficienza fisica, incorrera'  in  infortunio/indisposizione,  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla  competente   commissione   che
provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    4. A cura della predetta commissione per le prove  di  efficienza
fisica, sentito il parere del Dirigente del  Servizio  Sanitario  del
citato Centro di Selezione o suo sostituto, i  candidati  di  cui  al
precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti - per i quali dovranno portare al  seguito  ed
esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione
medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche  o,  se  militari,
dal dirigente  del  servizio  sanitario  dell'ente  d'appartenenza  -
saranno inviati presso la commissione medica  di  cui  al  precedente
articolo  7,  comma  1,  lettera  b),  numero  2)  che  adottera'   i
provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado
di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporra'  alla
Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati
in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico  imposto  dalla
patologia riscontrata sia compatibile  con  le  date  di  svolgimento
della prova. 
    In caso contrario la  commissione  per  le  prove  di  efficienza
fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che  e'
definitivo,  comporta  l'esclusione  dal  concorso  senza   ulteriori
comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed  esclusi
dal concorso i candidati che risulteranno  assenti  il  giorno  della
nuova convocazione. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e
alla prova a scelta fra le due indicate nel  citato  allegato  Q.  Il
candidato  che  non  superera'  le  prove  previste  sara'  giudicato
inidoneo. 
    La commissione, seduta stante, comunichera' a  ciascun  candidato
l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - "idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare"; 
      - "inidoneo quale Allievo Maresciallo  della  Marina  Militare"
con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio.