Art. 9 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare  apposita  comunicazione  inserita  nell'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito   al   precedente   articolo   5,
consultabile  anche  nel  sito  www.persomil.difesa.it,  e   dovranno
produrre, all'atto  della  presentazione  presso  le  Scuole  per  la
frequenza del corso biennale, la seguente documentazione: 
    a)  certificato  anamnestico   delle   vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso  -
da strutture sanitarie pubbliche  (scheda  o  libretto  sanitario  se
militari); 
    b) dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
    1) la data e il luogo di nascita; 
    2) il possesso della cittadinanza italiana; 
    3) il godimento dei diritti civili e politici; 
    4) di non essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
    c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed  il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica; 
    d) referto di analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH)  eseguito  con
metodo quantitativo,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.