Art. 13 
 
 
                      Approvazione graduatoria 
 
 
    1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito ai  titoli,  e'  approvata  la  graduatoria  del
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica  Sicurezza,  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le  riserve  dei
posti previste dall'art. 1 del presente decreto. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione  nella  graduatoria  di
merito, saranno applicate le  preferenze  previste  dall'art.  5  del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma  7,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria di  merito  e  di
dichiarazione dei vincitori del concorso  pubblico  sara'  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Personale  del  Ministero  dell'Interno,
con  avviso  della  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". L'avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria
sara',     altresi',     consultabile     sul      sito      internet
www.poliziadistato.it. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui  al  precedente
punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni  60  e  120,
per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo  Regionale,  ai
sensi del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.