Art. 5 Commissione per la valutazione dei titoli 1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta: un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale, presidente; il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento del Gruppo sportivo forestale, membro; un funzionario addetto alla competente divisione del personale con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale, membro; un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo sportivo forestale, membro; un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato o qualifiche equiparate, segretario. 2. La commissione puo' avvalersi altresi' di membri tecnici, appositamente nominati per la valutazione dei titoli delle singole discipline/specialita'/categorie. 3. La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 6.