Art. 5 
 
 
              Commissione per la valutazione dei titoli 
 
 
    1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione  nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta: 
      un  funzionario   del   Corpo   con   qualifica   dirigenziale,
presidente; 
      il  responsabile  dell'Ufficio  di  Coordinamento  del   Gruppo
sportivo forestale, membro; 
      un funzionario addetto alla competente divisione del  personale
con qualifica non  inferiore  a  vice  questore  aggiunto  forestale,
membro; 
      un  direttore  tecnico  di  una  sezione  sportiva  del  Gruppo
sportivo forestale, membro; 
      un appartenente al ruolo degli ispettori  del  Corpo  forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario. 
    2. La commissione puo'  avvalersi  altresi'  di  membri  tecnici,
appositamente nominati per la valutazione dei  titoli  delle  singole
discipline/specialita'/categorie. 
    3. La commissione procede alla valutazione dei titoli  secondo  i
criteri di cui al successivo art. 6.