Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati, in relazione al  concorso
a cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello o Guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del
Genio Navale, del Corpo Sanitario  Militare  Marittimo  e  del  Corpo
delle Capitanerie di  Porto,  con  l'anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita nel relativo decreto presidenziale  di  nomina,  che  sara'
immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    3. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando - saranno  invitati  ad
assumere servizio in via provvisoria, con  riserva  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  Ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di  inizio
del corso medesimo,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere  la
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria  di
merito. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Ufficiale  in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Nei  confronti  degli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Per  gli  Ufficiali
appartenenti  alle  forze  di  completamento  si   applicheranno   le
disposizioni previste dall'art. 25, comma 4 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215. 
    7. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in  congedo,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio   saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso  il  periodo
di  durata  del  corso   sara'   computato   per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio. 
    8. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere
presi in considerazione ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.