Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1 prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) prova orale; 
      d) prova orale facoltativa di  lingua  straniera  (massimo  due
lingue); 
      e) accertamenti psico-fisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prove di efficienza fisica. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione  della
graduatoria di merito del  concorso  al  quale  partecipano  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso  contrario  saranno  esclusi
dal concorso.